Art. 7.

      1. I lasciti o le donazioni che una società di mutuo soccorso consegue per un fine determinato avente carattere di perpetuità sono tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi devono essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
      2. In caso di liquidazione del patrimonio della società di mutuo soccorso, i beni di cui al comma 1 devono essere comunque destinati secondo la volontà del testatore o del donatore alle finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e).

 

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